Con l’intervento dello Studio è possibile valutare l’entità del danno biologico riportato a seguito di infortunio sul lavoro, vagliare l’entità del danno riconosciuto dall’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni esprimendo un giudizio di congruità o meno dei postumi accertati anche successivamente all’esito della visita medico legale e, nel caso, attuare un ricorso avverso il giudizio espresso dall’INAIL tramite il provvedimento di definizione di infortunio in sede di visita collegiale.
Oltre l'infortunio avvenuto durante l'espletamento delle proprie attività, l'INAIL garantisce l'Infortunio in itinere e tutela i lavoratori che subiscono lesioni fisiche durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro oppure il normale percorso da un luogo di lavoro a un altro o durante l'itinerario al luogo di consumazione abituale dei pasti se non è presente una mensa aziendale.
Covid-19 (Coronavirus), per i contagi sul lavoro garantite le stesse prestazioni degli infortuni
Lascio una breve nota per gli utenti precisando che anche le infezioni da nuovo Coronavirus contratte nell’ambiente di lavoro durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti dall’Istituto Inail e trattate come infortuni sul lavoro.
Va chiarito che, nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, è compito del medico accertatore quello di redigere il certificato di infortunio e inviarlo telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.
“Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.”
(Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020)
Testo integrale della circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020
(.pdf - 432 kb)
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni
L’azione per conseguire le prestazioni Inail, ai sensi dell’art. 112, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.